Art. 21.

  Per  gli  apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e
assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
    a)  assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali,  per  gli  appartenenti alle categorie per le quali e'
previsto l'obbligo di tale assicurazione;
    b)  assicurazione  contro  le  malattie,  prevista dalla legge 11
gennaio  1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per
le seguenti prestazioni:
      1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
      2) assistenza specialistica ambulatoriale;
      3) assistenza farmaceutica;
      4) assistenza ospedaliera;
      5) assistenza ostetrica;
    c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
    d)  assicurazione  contro  la  tubercolosi,  prevista  dal  regio
decreto-legge  4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed
integrazioni, per:
      1) le prestazioni concernenti la cura;
      2)  le erogazioni dell'indennita' giornaliera di degenza di cui
all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, numero 86;
      3) l'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale.
  Le  prestazioni  previste  dai  presente articolo competono ai soli
apprendisti.