Art. 21. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione; b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni: 1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; 2) assistenza specialistica ambulatoriale; 3) assistenza farmaceutica; 4) assistenza ospedaliera; 5) assistenza ostetrica; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per: 1) le prestazioni concernenti la cura; 2) le erogazioni dell'indennita' giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, numero 86; 3) l'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale. Le prestazioni previste dai presente articolo competono ai soli apprendisti.