Art. 22. 
 
  Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di
cui al precedente articolo,  e'  effettuato  mediante  l'acquisto  di
apposita marca settimanale del valore complessivo  di  lire  170  per
ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 
  per  ogni   apprendista   non   soggetto   all'obbligo   di   detta
  assicurazione. 
Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative e' 
svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per  la  tenuta  delle
tessere assicurative  per  le  assicurazioni  generali  obbligatorie,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce
l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati  nelle  seguenti
misure: 
    a)  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali, lire 40; 
    b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60; 
    c) per l'assicurazione contro l'invalidita' e la vecchiaia,  lire
50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni  e
lire 12 da valere agli effetti della  determinazione  della  pensione
base; 
    d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 20. 
  Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. 
  Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle 
assicurazioni  sociali,   indicate   nell'articolo   precedente,   e'
determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa  in
nessun caso potra' essere considerata in cifra  inferiore  alle  lire
300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,   l'applicazione   della
disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del regio decreto 17
agosto 1935, n. 1765. 
  Nel corso del primo  quinquennio  di  applicazione  della  presente
legge, se  particolari  esigenze  lo  richiedano  a  vantaggio  della
mutualita' o delle categorie  interessate,  il  valore  delle  marche
settimanali,  previste  nel  primo  comma  e  la  misura  minima   di
retribuzione,  indicata  nel   comma   precedente,   possono   essere
modificati con decreto del Presidente della  Repubblica  su  proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.