Art. 48.

  Per  accelerare  i  lavori  inerenti  alla prima applicazione delle
norme  contenute nella presente legge, sono autorizzate, per due anni
dall'entrata in vigore della presente legge, per il personale addetto
ai  servizi  degli  Istituti  di  previdenza,  prestazioni  di lavoro
straordinario  anche  col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e
la    misura   forfettaria   consentiti   dal   decreto   legislativo
Presidenziale  27  giugno  1946,  n. 19, con le modalita' e secondo i
criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
  I  posti  di  ispettore  della Direzione generale degli Istituti di
previdenza  vacanti  alla  data di pubblicazione della presente legge
possono  essere  conferiti  con  le  norme  di  cui  al primo periodo
dell'art. 2 della legge 25 marzo 1950, n. 167.