Art. 49. La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni quattro anni compila il bilancio tecnico delle Casse per le pensioni ai sanitari, ai dipendenti degli enti locali, agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. Per ciascuna delle dette Casse, il primo bilancio tecnico successivo alla data di pubblicazione della presente legge verra' compilato con riferimento: al 1 gennaio 1955, per la Cassa sanitari; al 1 gennaio 1956, per la Cassa dipendenti enti locali; al 1 gennaio 1957, per la Cassa ufficiali giudiziari; al 1 gennaio 1958, per la Cassa insegnanti. Il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda - e' autorizzato a nominare, con proprio decreto, una Commissione di studio con l'incarico di proporre, in base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico, al Ministro medesimo le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la rispettiva Cassa pensioni.