Art. 49.

  La  Direzione  generale  degli  Istituti  di previdenza, a cura del
proprio  servizio statistico-attuariale, ogni quattro anni compila il
bilancio  tecnico  delle  Casse  per  le  pensioni  ai  sanitari,  ai
dipendenti  degli  enti  locali,  agli ufficiali e aiutanti ufficiali
giudiziari  e  agli  insegnanti  di  asilo  e  di  scuole  elementari
parificate.
  Per   ciascuna   delle  dette  Casse,  il  primo  bilancio  tecnico
successivo  alla  data  di  pubblicazione della presente legge verra'
compilato con riferimento:
    al 1 gennaio 1955, per la Cassa sanitari;
    al 1 gennaio 1956, per la Cassa dipendenti enti locali;
    al 1 gennaio 1957, per la Cassa ufficiali giudiziari;
    al 1 gennaio 1958, per la Cassa insegnanti.
  Il  Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione
della  Cassa  depositi  e  prestiti  e degli Istituti di previdenza -
Sezione seconda - e' autorizzato a nominare, con proprio decreto, una
Commissione  di  studio  con  l'incarico  di  proporre,  in base alle
risultanze  di  ciascun  bilancio  tecnico,  al  Ministro medesimo le
opportune  variazioni  alle  disposizioni in vigore per la rispettiva
Cassa pensioni.