Art. 50.

  La presente legge ha effetto col 31 dicembre 1953.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 aprile 1955

                               EINAUDI

                                                      SCELBA - GAVA -
ERMINI - TREMELLONI
- VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO