Art. 50. La presente legge ha effetto col 31 dicembre 1953. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 aprile 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA - ERMINI - TREMELLONI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO