Art. 7. 
 
  Sono vietate dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione  in  uso  di
macchine, di parti di macchine, di attrezzature,  di  utensili  e  di
apparecchi in  genere,  destinati  al  mercato  interno,  nonche'  la
installazione di impianti, che non siano rispondenti alle  norme  del
decreto stesso.