Art. 40. Impalcatura dei ponti sospesi L'unita' di ponte deve essere costituita da due telai metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali viene fissato il tavolame. I due telai devono essere montati con distanza di non piu' di tre metri; i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai. Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi. Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di resistenza non minore. Il collegamento di piu' unita' di ponti pesanti deve essere effettuato rendendo direttamente connesse fra di loro le unita' contigue, senza inserzione di passerelle tra luna e l'altra. I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle elastiche e con controdadi.