Art. 40.
                    Impalcatura dei ponti sospesi

  L'unita'  di  ponte  deve essere costituita da due telai metallici,
che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali viene
fissato il tavolame.
  I  due  telai devono essere montati con distanza di non piu' di tre
metri;  i  correnti  devono  avere  un franco a sbalzo, oltre ciascun
telaio,  di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di
trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.
  Il  piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore
non  inferiore  a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate
contro  eventuali  spostamenti.  Il  legname impiegato nel ponte deve
essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
  Gli  elementi  in  legno  possono  essere  sostituiti  da  elementi
metallici di resistenza non minore.
  Il  collegamento  di  piu'  unita'  di  ponti  pesanti  deve essere
effettuato  rendendo  direttamente  connesse  fra  di  loro le unita'
contigue, senza inserzione di passerelle tra luna e l'altra.
  I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle
elastiche e con controdadi.