Art. 41.
                              Parapetti

  Sui  lati  prospicienti  il  vuoto,  il ponte deve essere munito di
normali  parapetti  e  tavola  fermapiede.  Il corrente superiore del
parapetto  esterno  dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di
ferro  di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere
di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il
corrente  intermedio  e  tra questo ed il superiore non devono essere
maggiori di 30 centimetri.
  Gli  elementi  costituenti  il  parapetto  devono essere assicurati
solidamente  alla  parte  interna  dei  ritti  estremi  del  ponte in
corrispondenza degli argani.
  I   ponti   leggeri  devono  avere  il  parapetto  anche  nel  lato
prospiciente la costruzione.
  Sull'intavolato  dei  ponti  pesanti deve essere applicata lungo il
lato  prospiciente  la costruzione e privo di parapetto una sponda di
arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.