Art. 45.
                      Accesso ai ponti sospesi

  L'accesso  e  l'uscita  dal  ponte devono avvenire, a seconda delle
varie  condizioni  di  impiego,  da punti e con mezzi tali da rendere
sicuri il passaggio e la manovra.
  Nel  caso di ponti pesanti ad unita' collegate, si puo' fare uso di
scale  a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte
della scala.