Art. 45. Accesso ai ponti sospesi L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra. Nel caso di ponti pesanti ad unita' collegate, si puo' fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte della scala.