Art. 46.
                        Stabilita' dei ponti

  Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a
parti stabili della costruzione.
  La  distanza  del  tavolato  dei  ponti  pesanti dalla parete della
costruzione non deve superare 10 centimetri.
  Ove  per  esigenze della costruzione tale distanza non possa essere
rispettata,  i  vuoti  risultanti  devono  essere  protetti fino alla
distanza massima prevista dal comma precedente.
  I  ponti  sospesi  non  devono  essere  usati  in  nessun caso come
apparecchi  di sollevamento e su di essi non devono essere installati
apparecchi del genere.
  Nei  ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai
ponti  stessi  deve  essere  situato ad altezza non inferiore a metri
1,50 dal piano di calpestio.