Art. 47.
                          Manovra dei ponti

  Prima  di  procedere  al sollevamento o all'abbassamento del ponte,
deve  essere  accertato  che non esistano ostacoli al movimento e che
non vi siano sovraccarichi di materiali.
  Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo
almeno due spire di fune.
  La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri;
nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di
una  estremita'  dell'unita'  di  ponte,  procedendo per le coppie di
argani  successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato
pendenze superiori al 10 per cento.