Art. 50.
                    Libretto di immatricolazione

  Gli  argani  per  ponti  sospesi  devono  essere  collaudati  prima
dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali.
  Con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, saranno stabilite
le  modalita' del collaudo e delle verifiche periodiche ed il modello
del libretto di immatricolazione per le relative registrazioni.