Art. 50. Libretto di immatricolazione Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, saranno stabilite le modalita' del collaudo e delle verifiche periodiche ed il modello del libretto di immatricolazione per le relative registrazioni.