Art. 51.
                         Ponti su cavalletti

  I  ponti  su  cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale
parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo
o  all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore
a  m.  2  e  non  devono  essere montati sugli impalcati dei ponteggi
esterni.
  I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti
normali e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben
livellato.
  La  distanza  massima tra due cavalletti consecutivi puo' essere di
m. 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm. 30 x 5
e  lunghe  m.  4.  Quando  si  usino tavole di dimensioni trasversali
minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
  La   larghezza  dell'impalcato  non  deve  essere  inferiore  a  90
centimetri  e  le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene
accostate  fra  loro ed a non presentare parti in isbalzo superiori a
20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
  E'  fatto  divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti
con i montanti costituiti da scale a pioli.