Art. 52.
           Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice

  I  ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con
largo  margine  di  sicurezza,  ai  carichi  ed alle oscillazioni cui
possono  essere  sottoposti  durante  gli  spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
  Il  piano  di  scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente.
  Le  ruote  del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con
cunei dalle due parti.
  I  ponti  su  ruote  devono essere ancorati alla costruzione almeno
ogni due piani.
  La  verticalita'  dei  ponti  su  ruote deve essere controllata con
livello o con pendolino.
  I   ponti  sviluppabili  devono  essere  usati  esclusivamente  per
l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
  I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto,  non  devono  essere  spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.