Art. 54.
                      Manovre delle scale aeree

  Qualunque  operazione di spostamento e di messa a punto deve essere
eseguita a scala scarica.
  Durante  la  salita  devono  essere  evitate  scosse  ed  urti;  il
lavoratore  ed  eventuali  carichi  in  ogni  caso non superiori a 20
chilogrammi  a pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea
mediana della stessa.
  Nei  verbali  di collaudo di cui agli articoli 25 e 399 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere
indicato  il numero massimo di persone che possono contemporaneamente
salire  sulla  scala.  Tale  numero  non  deve  essere  in alcun caso
superato.
  E'  vietato  ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima
alla  scala, la quale non deve poggiare con la estremita' superiore a
strutture fisse.
  Quando  sia  necessario  spostare una scala aerea in prossimita' di
linee  elettriche,  si  deve  evitare  ogni possibilita' di contatto,
abbassando opportunamente la volata della scala.