Art. 54. Manovre delle scale aeree Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a scala scarica. Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della stessa. Nei verbali di collaudo di cui agli articoli 25 e 399 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere indicato il numero massimo di persone che possono contemporaneamente salire sulla scala. Tale numero non deve essere in alcun caso superato. E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non deve poggiare con la estremita' superiore a strutture fisse. Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimita' di linee elettriche, si deve evitare ogni possibilita' di contatto, abbassando opportunamente la volata della scala.