Acqua

                              Art. 36.

  Nei  luoghi  di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere
messa  a  disposizione dei lavoratori acqua in quantita' sufficiente,
tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
  Per  la  provvista,  la conservazione e la distribuzione dell'acqua
devono  osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento
e ad impedire la diffusione di malattie.