Lavandini

                              Art. 37.

  La  distribuzione  dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo
da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.
  I  lavandini  devono  essere  in  numero  di  almeno uno per ogni 5
dipendenti  occupati  in  un  turno, ed i lavandini collettivi devono
disporre di uno spazio di almeno 60 centimetri per ogni posto.
  Agli  operai  che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38
il  datore  di lavoro deve fornire anche adatti mezzi detersivi e per
asciugarsi.