Docce Art. 38. Nelle aziende industriali occupanti piu' di 20 operai, quando questi siano esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonche' in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno tenuto conto della importanza e della natura dell'azienda. Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantita' sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi. I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere determinati requisiti costruttivi e modalita' di uso dei bagni, tenuto conto dell'importanza dell'azienda e della natura dei rischi igienici presenti. I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti.