Docce

                              Art. 38.

  Nelle  aziende  industriali  occupanti  piu'  di  20 operai, quando
questi  siano  esposti  a  materie  particolarmente  insudicianti,  o
lavorino  in  ambienti  molto  polverosi,  o  nei quali si sviluppino
normalmente  fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose
od incrostanti, nonche' in quelli dove si usino abitualmente sostanze
venefiche,  corrosive  od  infettanti,  qualunque sia il numero degli
operai,  l'Ispettorato  del  lavoro puo' prescrivere che il datore di
lavoro  metta  a  disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno
appena  terminato  l'orario  di  lavoro  e fissare le condizioni alle
quali  devono  rispondere  i  locali  da  bagno  tenuto  conto  della
importanza e della natura dell'azienda.
  Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantita'
sufficiente  ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi.
Le  docce  devono  essere individuali ed in locali distinti per i due
sessi.
  I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda.
  L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere determinati requisiti
costruttivi   e   modalita'   di   uso   dei   bagni,   tenuto  conto
dell'importanza  dell'azienda  e  della  natura  dei  rischi igienici
presenti.
  I  lavoratori  sono  obbligati  a fare il bagno per la tutela della
loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti.