Latrine e orinatoi 
 
                              Art. 39. 
  Nelle aziende industriali e commerciali,  o  nelle  loro  immediate
adiacenze,  deve  esservi  almeno  una  latrina  a  disposizione  dei
lavoratori. 
  Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso  diverso  in  numero
non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine  separate  per
uomini e per donne. 
  Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere  inferiore  ad
una per ogni 40 persone in essa occupate. 
  Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine  non  deve  essere
inferiore ad una per ogni 30 persone occupate per un turno. 
  I  locali  delle  latrine  non   devono,   di   norma,   comunicare
direttamente coi locali di lavoro; le pareti  divisorie  e  le  porte
delle latrine devono essere di altezza sufficiente a salvaguardare la
decenza. 
  Le  condizioni  igieniche  delle  latrine,  degli  orinatci,  delle
condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle
materie in questi contenute, devono rispondere alle norme consigliate
dalla ingegneria sanitaria. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.