Latrine e orinatoi Art. 39. Nelle aziende industriali e commerciali, o nelle loro immediate adiacenze, deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori. Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne. Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate. Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non deve essere inferiore ad una per ogni 30 persone occupate per un turno. I locali delle latrine non devono, di norma, comunicare direttamente coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le porte delle latrine devono essere di altezza sufficiente a salvaguardare la decenza. Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatci, delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in questi contenute, devono rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.