Spogliatoi 
 
 
                              Art. 40. 
 
  Le aziende che occupano  piu'  di  50  dipendenti,  quelle  che  si
trovano nelle condizioni indicate all'art. 38,  e  quelle  dove  gli,
abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro  devono
possedere locali  appositamente  destinati  ad  uso  di  spogliatoio,
distinti per i due sessi e convenientemente arredati. 
  I  locali  destinati  ad   uso   di   spogliatoio   devono   essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati,  illuminati  nati,
ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.