Spogliatoi Art. 40. Le aziende che occupano piu' di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 38, e quelle dove gli, abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoio, distinti per i due sessi e convenientemente arredati. I locali destinati ad uso di spogliatoio devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati, illuminati nati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.