Refettorio

                              Art. 41.

  Salvo  quanto  e' disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le
aziende  nelle  quali  piu'  di  30 dipendenti rimangono nell'azienda
durante  gli  intervalli  di lavoro, per la refezione e quelle che si
trovano  nelle  condizioni  indicate  dall'art. 38 devono avere uno o
piu'  ambienti  destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di
tavoli.
  I  refettori  devono  essere  ben  illuminati, aereati e riscaldati
nella  stagione  fredda.  Il pavimento non deve essere polveroso e le
pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
  L'ispettorato  del  lavoro  puo'  in  tutto o in parte esonerare il
datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce
che non sia necessario.
  Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38
e  nei  casi  in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in
relazione  alla natura della lavorazione, e' vietato ai lavoratori di
consumare  i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante
il tempo destinato alla refezione.