Conservazione vivande e somministrazione bevanda Art. 42. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda. E tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantita' di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.