Conservazione vivande e somministrazione bevanda

                              Art. 42.

  Ai  lavoratori  deve  essere  dato il mezzo di conservare in adatti
posti  fissi  le  loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi
recipienti.
  E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande
alcooliche nell'interno dell'azienda.
  E  tuttavia  consentita la somministrazione di modiche quantita' di
vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.