Locali di ricovero e di riposo

                              Art. 43.

  Nei  lavori  eseguiti  normalmente  all'aperto  deve essere messo a
disposizione  dei  lavoratori  un  locale  in cui possano ricoverarsi
durante  le  intemperie  e  nelle  ore  dei pasti o dei riposi. Detto
locale  deve  essere fornito di sedili e di un tavolo, e' deve essere
riscaldato durante la stagione fredda.