Dormitori stabili

                              Art. 44.

  I  locali  forniti  dal  datore  di lavoro ai lavoratori per uso di
dormitorio  stabile  devono  possedere  i  requisiti  di abitabilita'
prescritti  per  le  case  di  abitazione  della  localita'  ed avere
l'arredamento  necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi
devono  essere  riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di
luce  artificiale  in quantita' sufficiente, di latrine, di acqua per
bere  e  per  lavarsi  e  di cucina, in tutto rispondenti alle stesse
condizioni  indicate  nel  presente decreto per gli impianti analoghi
annessi ai locali di lavoro.
  In  detti  locali  e'  vietata  l'illuminazione  a  gas, salvo casi
speciali  e  con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte
dall'ispettorato del lavoro.
  I  dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le
donne  e  i  dormitori  per  i  fanciulli  di  sesso maschile sotto i
quindici anni da quelli per gli adulti.
  A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; e'
vietato l'uso di letti sovrapposti.
  Annesso  ai  dormitori che ricoverano piu' di 50 individui, vi deve
essere un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria contenente
almeno due letti.
  Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i
dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi.