Dormitori di fortuna

                              Art. 45.

  Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i
lavoratori  debbano  pernottare  sul  luogo, il datore di lavoro deve
loro  fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli
agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15
giorni  nella  stagione  fredda  ed i 30 giorni nelle altre stagioni,
possono  essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna
costruite  in  tutto  o in parte di legno o di altri materiali idonei
ovvero  tende,  a  condizione  che siano ben difese dall'umidita' del
suolo e dagli agenti atmosferici.