Art. 37. Scavi in discesa Nella esecuzione di gallerie, di discenderie o di altri scavi in discesa, devono essere costruiti, in quanto sia necessario in relazione alla presenza dell'acqua, cunette o pozzetti per la raccolta e successiva eduzione all'esterno dell'acqua mediante pompe o cunicoli sottostanti. Sono ammessi sistemi di eduzione dell'acqua diversi da quelli indicati nel comma precedente, purche' idonei allo scopo e messi in opera tempestivamente.