Art. 37.
                          Scavi in discesa

  Nella  esecuzione  di  gallerie, di discenderie o di altri scavi in
discesa,  devono  essere  costruiti,  in  quanto  sia  necessario  in
relazione  alla  presenza  dell'acqua,  cunette  o  pozzetti  per  la
raccolta  e successiva eduzione all'esterno dell'acqua mediante pompe
o cunicoli sottostanti.
  Sono  ammessi  sistemi  di  eduzione  dell'acqua  diversi da quelli
indicati  nel  comma precedente, purche' idonei allo scopo e messi in
opera tempestivamente.