Art. 38.
                    Lavori in immersione parziale

  Qualora  non  sia  possibile  evitare  il  ristagno  dell'acqua sul
pavimento  dei  posti di lavoro in sotterraneo, il lavoro deve essere
sospeso quando l'altezza dell'acqua supera i 50 centimetri.
  Nel  caso  in  cui  l'acqua  superi  l'altezza  indicata  nel comma
precedente, possono essere effettuati lavori di emergenza, unicamente
intesi  ad  allontanare l'acqua o ad evitare maggiori danni all'opera
in costruzione.
  Detti  lavori  devono  essere  affidati  a  lavoratori  esperti  ed
eseguiti sotto la sorveglianza di assistenti.
  Ai  lavoratori adibiti ai lavori di cui al presente articolo devono
essere forniti idonei indumenti e calzature Impermeabili.