Art. 39.
            Cautele e difese contro le irruzioni di acqua

  Quando in prossimita' della zona dello scavo, siano stati accertati
forti  accumuli  di  acqua con possibilita' di irruzioni violente nel
sotterraneo,  oppure  detti  accumuli  siano  da presumere in base ai
preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o
bacini  d'acqua  o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in
base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, devono
adottarsi le seguenti misure:
    a)  esecuzione  di  trivellazioni  preventive  di  spia,  la  cui
direzione, disposizione, profondita' e numero devono essere stabiliti
dal dirigente dei lavori in relazione alle circostanze contingenti;
    b)  sospensione  del  lavoro  in  caso di pericolo nei luoghi del
sotterraneo  sprovvisti  di  vie  di  scampo, sino a quando non siasi
provveduto a garantire condizioni di sicurezza;
    c)  limitazione  al  minimo  del  numero  delle  mine per volata;
brillamento  elettrico  delle  mine  tra  un  turno e l'altro; uscita
all'esterno  o  ricovero  in  luogo  sicuro  dei lavoratori prima del
brillamento;
    d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza;
    e)  tenuta  sul  posto  del  materiale  necessario  per  chiudere
immediatamente i fori di spia e di mina in caso di bisogno.