Art. 39. Cautele e difese contro le irruzioni di acqua Quando in prossimita' della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di acqua con possibilita' di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure: a) esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondita' e numero devono essere stabiliti dal dirigente dei lavori in relazione alle circostanze contingenti; b) sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di scampo, sino a quando non siasi provveduto a garantire condizioni di sicurezza; c) limitazione al minimo del numero delle mine per volata; brillamento elettrico delle mine tra un turno e l'altro; uscita all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori prima del brillamento; d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza; e) tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in caso di bisogno.