Art. 40.
                    Difesa contro lo stillicidio

  Nei  caso di stillicidio abbondante dalla calotta dello scavo, deve
essere   adottata   una   protezione   impermeabile   e   resistente,
indipendentemente  dai  mezzi  personali  di  difesa  in dotazione ai
lavoratori.
  La protezione di cui al comma precedente deve essere adottata anche
per  le  pareti dei pozzi, quando lo stillicidio si riversi sui posti
di lavoro sottostanti.