Art. 43. (Rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva) Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualita' morali e di carattere; preparazione e capacita' professionale; natura specifica delle attribuzioni; qualita' delle prestazioni di servizio e rendimento; capacita' organizzativa, ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilita'; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori. Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresi', conto della eventuale attivita' scientifica, nonche' di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalita' dell'impiegato.