Art. 43.
   (Rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva)

  Il  rapporto  informativo  per l'impiegato della carriera direttiva
deve  essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali
e  di  cultura;  qualita'  morali  e  di  carattere;  preparazione  e
capacita'   professionale;   natura   specifica  delle  attribuzioni;
qualita'  delle  prestazioni  di  servizio  e  rendimento;  capacita'
organizzativa,  ed  attitudine  ad  esercitare  funzioni  di maggiore
responsabilita'; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.
  Nel  rapporto  stesso  deve  essere  tenuto,  altresi', conto della
eventuale  attivita'  scientifica, nonche' di ogni altro elemento che
possa concorrere a meglio delineare la personalita' dell'impiegato.