Art. 44.
  (Rapporto informativo per l'impiegato della carriera di concetto)

  Per  il  rapporto  informativo  dell'impiegato  della  carriera  di
concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal primo
comma  dell'art.  43  in  relazione  alle  diverse  funzioni svolte e
relative responsabilita'.