Art. 47.
 (Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale
       della carriera direttiva dell'amministrazione centrale)

  Il rapporto informativo di cui all'art. 43 e' compilato:
    a)  per  gli  impiegati con qualifiche di ispettore generale e di
direttore   di   divisione,   dal  direttore  generale.  Il  giudizio
complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione;
    b)  per  gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal
direttore di divisione. Il rapporto e' vistato dal direttore generale
il  quale  lo  trasmette  con le proprie osservazioni al Consiglio di
amministrazione per il giudizio di cui alla lettera d);
    c)  per  gli  impiegati  con  qualifica  inferiore a direttore di
sezione,  dal  direttore  di  divisione;  il  giudizio complessivo e'
espresso dal direttore generale.