Art. 49.
(Organi competenti  alla compilazione del rapporto informativo per il
                personale delle carriere di concetto)

  Il rapporto informativo di cui all'art. 44 e' compilato:
    a)  per  l'impiegato  con  qualifica  non  inferiore a segretario
principale,  dal  direttore  di divisione. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore generale;
    b)   per   l'impiegato   con  qualifica  inferiore  a  segretario
principale,  dal  direttore  di  sezione.  Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore di divisione.