Art. 51.
(Organi competenti  alla compilazione del rapporto informativo per il
                 personale delle carriere esecutive)

  Il  rapporto  informativo  per  l'impiegato appartenente a carriera
esecutiva  in  servizio  presso  una  sezione  o  ufficio  equiparato
dell'amministrazione  centrale,  e'  compilato  dal  direttore  della
sezione  o  dell'ufficio.  Il  giudizio  complessivo  e' espresso dal
competente direttore di divisione.
  Il  rapporto  informativo  per  l'impiegato  che presti servizio in
uffici  di  copia  o  di  archivio  costituiti  presso  una direzione
generale  o  un  ufficio  centrale,  e'  compilato da un direttore di
sezione   designato   dal   competente   direttore  generale  o  capo
dell'ufficio  centrale;  il  giudizio  complessivo  e' espresso da un
direttore di divisione egualmente designato.
  Salve  le  diverse  disposizioni  dei regolamenti particolari delle
singole  amministrazioni,  il  rapporto  informativo  per l'impiegato
appartenente  a  carriera, esecutiva che presti servizio in uffici di
copia  o  di  archivio  costituiti  presso  gli  uffici periferici e'
compilato  da un direttore di sezione designato dal capo dell'ufficio
periferico;  il  giudizio  complessivo e' espresso da un direttore di
divisione  o  di  reparto  egualmente  designato.  Per l'impiegato in
servizio  presso  una  sezione  od ufficio equiparato, il rapporto e'
compilato  dal  direttore  della  sezione o dell'ufficio; il giudizio
complessivo e' espresso dal direttore di divisione o del reparto.