Art. 52.
(Organi compenti alla  compilazione  del  rapporto informativo per il
                personale delle carriere ausiliarie)

  Il  rapporto  informativo  per  l'impiegato appartenente a carriera
ausiliaria  e'  compilato  dal  direttore  della sezione. Il giudizio
complessivo e' espresso dal direttore della divisione o del reparto.
  Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari
delle  singole  amministrazioni  per il personale che presta servizio
presso uffici periferici.