Art. 53.
(Impossibilita'    di    compilazione   del   rapporto   informativo.
 Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo)

  Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione
del  rapporto  informativo  da  parte  degli  organi  competenti,  il
giudizio  complessivo  e' formulato dal Consiglio di amministrazione,
valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
  Il  rapporto  informativo  relativo  all'impiegato  che  alla  fine
dell'anno  si  trova in servizio nella posizione di comandato o fuori
ruolo  presso  altra  amministrazione  dello Stato e' compilato dagli
organi di questa.
  Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di
durata  inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla
compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio
forniti  dall'amministrazione  presso  cui  l'impiegato  ha  prestato
servizio nel precedente periodo dell'anno.
  Per  l'impiegato  in  servizio  presso  amministrazioni  diverse da
quelle    statali,    il    rapporto    informativo    e'   compilato
dall'amministrazione   di  appartenenza  tenendo  conto  anche  degli
elementi   di  giudizio  forniti  dalla  amministrazione  presso  cui
l'impiegato presta servizio.
  In  tutte  le  ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la
competenza   dell'amministrazione   cui   appartiene  l'impiegato  ad
esprimere il giudizio complessivo.