Art. 34. 
 
  Nel caso di morte del pensionato o di iscritto che sia deceduto per
causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione  di
cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che  sia  in  possesso
dei requisiti di eta' e di contribuzione per il diritto alla pensione
di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed ai genitori una pensione
di riversibilita' o indiretta, quando sussistano,  alla,  data  della
morte, le seguenti condizioni: 
    1) per il coniuge: 
      a) che non  sia  stata  pronunciata  e  passata,  in  giudicato
sentenza di separazione personale per sua colpa; 
      b) che il matrimonio  sia  anteriore  alla  liquidazione  della
pensione di vecchiaia; 
      c) che risultino trascorsi  almeno  sei  mesi  dalla  data  del
matrimonio a quello della morte, salvo che sia nata  prole  ancorche'
postuma o il decesso sia  avvenuto  per  causa  di  servizio;  se  il
matrimonio sia stato contratto dopo il compimento  del  50°  anno  di
eta' dello iscritto, che esso sia di almeno un  anno  anteriore  alla
data della morte o che dopo il matrimonio sia  nata  prole  ancorche'
postuma, ovvero che la morte sia avvenuta per causa di servizio; 
      d)  che,  se   superstite   sia   il   marito,   egli   risulti
permanentemente invalido al lavoro ai sensi dell'articolo  21,  punto
2) e sia a carico del coniuge; 
    2) per i figli: 
      che essi siano celibi o nubili ed abbiano eta' inferiore ai  21
anni; che, se maggiorenni, siano permanentemente inabili al lavoro  e
risultino a carico dello iscritto al momento del decesso. La pensione
spetta  ai  figli   legittimi,   legittimati,   naturali   legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati  di
cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo  luogotenenziale
18 gennaio 1945, n. 39 e successive modificazioni; 
    3) per i genitori: 
      a) che ne' coniuge, ne'  figli  superstiti  abbiano  diritto  a
pensione; 
      b) che, alla data della morte dell'iscritto o  del  pensionato,
abbiano compiuto l'eta' di 65 anni; 
      c) che non siano  titolari  di  pensione  diretta  obbligatoria
corrisposta dall'istituto nazionale della previdenza sociale e  siano
a carico dell'iscritto. 
  La morte si intende  avvenuta  per  causa  di  servizio  quando  il
servizio ne abbia costituito la causa unica,  diretta  ed  immediata.
Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di  servizio
si applicano le norme contenute nell'art.  22.  Le  stesse  norme  si
applicano, ove occorra,  per  l'accertamento  della  invalidita'  dei
figli e dei superstiti. 
  La domanda dei superstiti invalidi deve essere presentata,  a  pena
di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell'iscritto. Per
i minori cui sia stata gia' liquidata  la  pensione  indiretta  o  di
riversibilita', il termine predetto decorre dal  compimento  del  21°
anno di eta'.