Art. 34. Nel caso di morte del pensionato o di iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed ai genitori una pensione di riversibilita' o indiretta, quando sussistano, alla, data della morte, le seguenti condizioni: 1) per il coniuge: a) che non sia stata pronunciata e passata, in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa; b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia; c) che risultino trascorsi almeno sei mesi dalla data del matrimonio a quello della morte, salvo che sia nata prole ancorche' postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 50° anno di eta' dello iscritto, che esso sia di almeno un anno anteriore alla data della morte o che dopo il matrimonio sia nata prole ancorche' postuma, ovvero che la morte sia avvenuta per causa di servizio; d) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro ai sensi dell'articolo 21, punto 2) e sia a carico del coniuge; 2) per i figli: che essi siano celibi o nubili ed abbiano eta' inferiore ai 21 anni; che, se maggiorenni, siano permanentemente inabili al lavoro e risultino a carico dello iscritto al momento del decesso. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 e successive modificazioni; 3) per i genitori: a) che ne' coniuge, ne' figli superstiti abbiano diritto a pensione; b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, abbiano compiuto l'eta' di 65 anni; c) che non siano titolari di pensione diretta obbligatoria corrisposta dall'istituto nazionale della previdenza sociale e siano a carico dell'iscritto. La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio si applicano le norme contenute nell'art. 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidita' dei figli e dei superstiti. La domanda dei superstiti invalidi deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell'iscritto. Per i minori cui sia stata gia' liquidata la pensione indiretta o di riversibilita', il termine predetto decorre dal compimento del 21° anno di eta'.