Art. 37.

  Cessa il diritto alla pensione di riversibilita' o indiretta:
    a) per la vedova, quando contragga matrimonio:
    b)  per  il  vedovo,  quando  abbia  cessato di essere invalido o
contragga matrimonio;
    c)  per i figli, quando abbiano compiuto l'eta' di 21 anni, salvo
il caso di inabilita' al lavoro o abbiano cessato di essere inabili o
contraggano matrimonio.