Art. 37. Cessa il diritto alla pensione di riversibilita' o indiretta: a) per la vedova, quando contragga matrimonio: b) per il vedovo, quando abbia cessato di essere invalido o contragga matrimonio; c) per i figli, quando abbiano compiuto l'eta' di 21 anni, salvo il caso di inabilita' al lavoro o abbiano cessato di essere inabili o contraggano matrimonio.