Art. 38. Nel caso di morte di un iscritto senza che sussistano per i superstiti i requisiti per il diritto alla pensione indiretta ai sensi dell'art. 34 della presente legge, spetta ai superstiti stessi, nell'ordine esclusivo seguente: 1) coniuge; 2) figli; 3) genitori; una indennita' una tantum pari al 75 per cento dello importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1) dell'art. 10, maggiorati dei relativi interessi. Qualora manchino i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o alla indennita' una tantum, questa e corrisposta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili di eta' inferiore ai 21 anni ed a totale carico dell'iscritto o, se di eta' superiore, invalidi al lavoro ai sensi dello art. 21, ed a carico dell'iscritto al momento del decesso.