Art. 38.

  Nel  caso  di  morte  di  un  iscritto  senza  che sussistano per i
superstiti  i  requisiti  per  il  diritto alla pensione indiretta ai
sensi dell'art. 34 della presente legge, spetta ai superstiti stessi,
nell'ordine esclusivo seguente:
    1) coniuge;
    2) figli;
    3) genitori;
una  indennita'  una  tantum  pari  al 75 per cento dello importo dei
contributi  versati  al  Fondo  per  il  trattamento  integrativo  di
pensione,  di  cui  al primo comma, punto 1) dell'art. 10, maggiorati
dei relativi interessi.
  Qualora   manchino   i  superstiti  aventi  diritto  alla  pensione
indiretta  o  alla  indennita'  una  tantum,  questa e corrisposta ai
fratelli  celibi  ed alle sorelle nubili di eta' inferiore ai 21 anni
ed a totale carico dell'iscritto o, se di eta' superiore, invalidi al
lavoro  ai  sensi dello art. 21, ed a carico dell'iscritto al momento
del decesso.