Art. 22.

         Disposizioni in tema di qualita' della prestazione

  1.  Lo  sviluppo  dello  stoccaggio  deve essere condotto secondo i
criteri   tecnico-economici   piu'   aggiornati.  Il  titolare  della
concessione  di  stoccaggio  svolge  la  propria attivita' secondo le
buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare
il  giacimento  e  di  non  arrecare  pregiudizio  a  terzi  o  danni
ambientali.
  2.  Il  concessionario  osserva  le prescrizioni particolari che le
amministrazioni concedenti ritengono di imporre, ai fini della tutela
del  giacimento,  della  conservazione  dell'equilibrio  geologico ed
idrogeologico  del sottosuolo, della salvaguardia dell'ambiente e dei
diritti   dei   terzi  a  seguito  di  esigenze  manifestate  durante
l'esercizio della concessione di stoccaggio.
  3.  I  titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacita'
di  stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di
modulazione  del sistema del gas, compatibilmente con il programma di
manutenzione  e  gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la
capacita'  della  rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di
stoccaggio.  I  volumi  di  gas  movimentati  che  vengono restituiti
rientrano  nel campo di intercambiabilita' ed hanno caratteristiche e
contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal
Ministero delle attivita' produttive.
  4.  Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio deve gestire in
modo   coordinato   e  integrato  il  complesso  delle  capacita'  di
stoccaggio  di  working  gas  di  cui  dispone,  al fine di garantire
l'ottimizzazione  delle  capacita'  stesse e la sicurezza del sistema
nazionale del gas.