Art. 22.
Disposizioni in tema di qualita' della prestazione
1. Lo sviluppo dello stoccaggio deve essere condotto secondo i
criteri tecnico-economici piu' aggiornati. Il titolare della
concessione di stoccaggio svolge la propria attivita' secondo le
buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare
il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi o danni
ambientali.
2. Il concessionario osserva le prescrizioni particolari che le
amministrazioni concedenti ritengono di imporre, ai fini della tutela
del giacimento, della conservazione dell'equilibrio geologico ed
idrogeologico del sottosuolo, della salvaguardia dell'ambiente e dei
diritti dei terzi a seguito di esigenze manifestate durante
l'esercizio della concessione di stoccaggio.
3. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacita'
di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di
modulazione del sistema del gas, compatibilmente con il programma di
manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la
capacita' della rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di
stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti
rientrano nel campo di intercambiabilita' ed hanno caratteristiche e
contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal
Ministero delle attivita' produttive.
4. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio deve gestire in
modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di
stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse e la sicurezza del sistema
nazionale del gas.