Art. 23.
Misura del gas
1. Agli effetti della determinazione dei volumi di gas naturale
immesso ed erogato in ciascun giacimento della concessione di
stoccaggio, il concessionario deve installare sistemi di misura
finalizzati a rilevare i volumi nonche' il loro equivalente
energetico, espresso in multipli dell'unita' joule (J).
2. Le registrazioni analogiche o digitali delle misurazioni
giornaliere sono tenute a disposizione dell'UNMIG competente, a cura
del concessionario, per un periodo di un anno a decorrere dal termine
della conclusione di ciascun ciclo di stoccaggio.
3. I sistemi di misura devono essere di tipo regolamentare,
conformi alla vigente normativa in materia di metrologia legale.
4. Il concessionario trasmette la documentazione inerente il
sistema di misura all'UNMIG competente, il quale verifica sulla sua
corretta realizzazione ed esercizio, prescrivendo, nel caso,
eventuali adempimenti di spettanza del concessionario, informandone
il Ministero.