Art. 23.

                           Misura del gas

  1.  Agli  effetti  della  determinazione dei volumi di gas naturale
immesso  ed  erogato  in  ciascun  giacimento  della  concessione  di
stoccaggio,  il  concessionario  deve  installare  sistemi  di misura
finalizzati   a   rilevare  i  volumi  nonche'  il  loro  equivalente
energetico, espresso in multipli dell'unita' joule (J).
  2.   Le  registrazioni  analogiche  o  digitali  delle  misurazioni
giornaliere  sono tenute a disposizione dell'UNMIG competente, a cura
del concessionario, per un periodo di un anno a decorrere dal termine
della conclusione di ciascun ciclo di stoccaggio.
  3.  I  sistemi  di  misura  devono  essere  di  tipo regolamentare,
conformi alla vigente normativa in materia di metrologia legale.
  4.  Il  concessionario  trasmette  la  documentazione  inerente  il
sistema  di  misura all'UNMIG competente, il quale verifica sulla sua
corretta   realizzazione   ed   esercizio,  prescrivendo,  nel  caso,
eventuali  adempimenti  di spettanza del concessionario, informandone
il Ministero.