Art. 24.

                       Utilizzo di gas inerte

  1.  Il Ministero puo' autorizzare, su richiesta del concessionario,
previa   presentazione   di   specifico   studio   di  idoneita',  la
sostituzione,  totale  o parziale del cushion gas con gas inerte, sia
per  le  concessioni  di  stoccaggio  vigenti alla data di entrata in
vigore  del  presente  disciplinare  tipo  che  per  quelle  di nuova
attribuzione.
  2.  L'istanza  per  l'ottenimento  dell'autorizzazione prevista nel
presente  art.  e'  presentata  al  Ministero ed all'UNMIG competente
secondo le disposizioni dell'art. 7.