Art. 24.
Utilizzo di gas inerte
1. Il Ministero puo' autorizzare, su richiesta del concessionario,
previa presentazione di specifico studio di idoneita', la
sostituzione, totale o parziale del cushion gas con gas inerte, sia
per le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in
vigore del presente disciplinare tipo che per quelle di nuova
attribuzione.
2. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione prevista nel
presente art. e' presentata al Ministero ed all'UNMIG competente
secondo le disposizioni dell'art. 7.