Art. 17.
L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti
di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo
imbottigliamento e' rilasciata dal Prefetto, previo parere favorevole
del medico provinciale, ed e' soggetta alla tassa di concessione
governativa, da corrispondersi in modo ordinario, nelle seguenti
misure:
1. - Tasse di rilascio:
a) per gli stabilimenti a cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno lire 10.000;
b) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento superi i 500, ma non i 1000 ettolitri all'anno lire
20.000;
c) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento superi i 1000, ma non i 5000 ettolitri all'anno lire
40.000;
d) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento superi i 5000, ma non i 10.000 ettolitri all'anno
lire 80.000;
e) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento superi i 10.000 ma non i 50.000 ettolitri all'anno
lire 150.000;
f) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno lire 200.000.
2. - Tassa annuale:
La tassa di cui al n. 1 ridotta alla meta'.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
dell'anno al quale si riferisce.