Art. 17.

  L'autorizzazione  all'impianto  ed all'esercizio degli stabilimenti
di   produzione   e   di  imbottigliamento  della  birra  o  di  solo
imbottigliamento e' rilasciata dal Prefetto, previo parere favorevole
del  medico  provinciale,  ed  e'  soggetta alla tassa di concessione
governativa,  da  corrispondersi  in  modo  ordinario, nelle seguenti
misure:
    1. - Tasse di rilascio:
      a)  per gli stabilimenti a cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno lire 10.000;
      b) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento  superi i 500, ma non i 1000 ettolitri all'anno lire
20.000;
      c) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento superi i 1000, ma non i 5000 ettolitri all'anno lire
40.000;
      d) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento  superi  i  5000, ma non i 10.000 ettolitri all'anno
lire 80.000;
      e) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento  superi  i 10.000 ma non i 50.000 ettolitri all'anno
lire 150.000;
      f) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di
imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno lire 200.000.
    2. - Tassa annuale:
  La tassa di cui al n. 1 ridotta alla meta'.
  La  tassa  annuale  deve  essere  corrisposta  entro  il 31 gennaio
dell'anno al quale si riferisce.