Art. 17. L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento e' rilasciata dal Prefetto, previo parere favorevole del medico provinciale, ed e' soggetta alla tassa di concessione governativa, da corrispondersi in modo ordinario, nelle seguenti misure: 1. - Tasse di rilascio: a) per gli stabilimenti a cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno lire 10.000; b) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento superi i 500, ma non i 1000 ettolitri all'anno lire 20.000; c) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento superi i 1000, ma non i 5000 ettolitri all'anno lire 40.000; d) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento superi i 5000, ma non i 10.000 ettolitri all'anno lire 80.000; e) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento superi i 10.000 ma non i 50.000 ettolitri all'anno lire 150.000; f) per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno lire 200.000. 2. - Tassa annuale: La tassa di cui al n. 1 ridotta alla meta'. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.