Art. 18.

  Accertata  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui alla presente
legge   il   Prefetto   rilascia  l'autorizzazione,  la,  quale  deve
contenere:
    1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
    2) la localita' in cui ha sede lo stabilimento;
    3)  la  denominazione  e  il tipo della birra per cui e' concessa
l'autorizzazione;
    4)  la  descrizione  dell'eventuale  marchio  di fabbrica e degli
estratti del deposito;
    5)  le  indicazioni  e le condizioni ritenute necessarie caso per
caso.
  Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorita' che
ha  rilasciato  l'autorizzazione  entro quindici giorni perche' venga
modificato  l'intestatario  dell'autorizzazione, che sara' trasferita
al nome del nuovo proprietario.
  Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio
dell'autorizzazione   sono   a   carico   dei   fabbricanti  o  degli
imbottigliatori.
  Sono  fatte salve le norme di Cui agli articoli 48 e 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.