Art. 18. Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il Prefetto rilascia l'autorizzazione, la, quale deve contenere: 1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa; 2) la localita' in cui ha sede lo stabilimento; 3) la denominazione e il tipo della birra per cui e' concessa l'autorizzazione; 4) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estratti del deposito; 5) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso. Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione entro quindici giorni perche' venga modificato l'intestatario dell'autorizzazione, che sara' trasferita al nome del nuovo proprietario. Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti o degli imbottigliatori. Sono fatte salve le norme di Cui agli articoli 48 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.