Art. 18.
Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge il Prefetto rilascia l'autorizzazione, la, quale deve
contenere:
1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
2) la localita' in cui ha sede lo stabilimento;
3) la denominazione e il tipo della birra per cui e' concessa
l'autorizzazione;
4) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli
estratti del deposito;
5) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per
caso.
Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorita' che
ha rilasciato l'autorizzazione entro quindici giorni perche' venga
modificato l'intestatario dell'autorizzazione, che sara' trasferita
al nome del nuovo proprietario.
Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio
dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti o degli
imbottigliatori.
Sono fatte salve le norme di Cui agli articoli 48 e 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.