Art. 34.

  Nulla  e'  innovato  per quanto concerne la vigilanza in materia di
prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo
e  dell'abitato,  di  industrie  insalubri, nonche' di quanto attiene
alla    sicurezza    degli   impianti   sottoposti   alla   vigilanza
dell'Associazione  nazionale  per  il  controllo  della  combustione,
limitatamente  alle  apparecchiature  attualmente sottoposte alla sua
vigilanza, ancorche' incorporate o comunque facenti parte di impianti
nucleari.
  Parimenti  nulla  e'  innovato  in materia di demanio marittimo, di
acque territoriali e di acque pubbliche.