Art. 35.

  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore della, presente legge, il
Governo della Repubblica e' delegato a provvedere al riordinamento ed
all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del
commercio  ai  fini  di  adeguarli  alle  attribuzioni  conferite  al
Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta
unita'.
  Le  norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il
Ministro per il tesoro.
  Con  lo  stesso  decreto,  verranno previsti i maggiori conseguenti
stanziamenti a favore del Ministero della industria e del commercio.