Art. 36.

  Alle  spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia
nucleare assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria e
del  commercio  si  provvede  con  la  somma  di  lire 100 milioni da
iscrivere  nello  stato  di  previsione  della  spesa  dei  Ministero
dell'industria,  e del commercio nell'esercizio finanziario 1962-63 e
negli esercizi successivi.
  All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei
fondi  iscritti  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
del  tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli
oneri dipendenti da, provvedimenti legislativi in corso.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio
decreto, alle opportune variazioni di rilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                  FANFANI - COLOMBO -
                                                 TAVIANI - PICCIONI -
                                                    BOSCO - LA MALA -
                                               TREMELLONI - TRABUCCHI
                                                  - ANDREOTTI - GUI -
                                                  SULLO - RUMOR - MAT
                                               TABELLA - RUSSO - BER-
                                                TINELLI - PRETI - MA-
                                              CRELLI - BO - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO