Art. 18. Condizione giuridica degli archivi e dei documenti dello Stato e degli enti pubblici. Gli archivi che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico. Gli archivi che appartengono alle Regioni, alle Province e Comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico. I singoli documenti che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Province o ai Comuni e gli archivi e i singoli documenti che appartengono agli enti pubblici non territoriali sono inalienabili.