Art. 18.
              Condizione giuridica degli archivi e dei
            documenti dello Stato e degli enti pubblici.

  Gli  archivi  che  appartengono  allo Stato fanno parte del demanio
pubblico.
  Gli  archivi  che appartengono alle Regioni, alle Province e Comuni
sono soggetti al regime del demanio pubblico.
  I singoli documenti che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle
Province  o  ai  Comuni  e  gli  archivi  e  i  singoli documenti che
appartengono agli enti pubblici non territoriali sono inalienabili.