Art. 20. Tutela dei documenti degli enti pubblici I sovrintendenti archivisti, qualora accertino che documenti di proprieta' degli enti pubblici si trovino in possesso altrui ne informano immediatamente l'ente proprietario perche' provvede alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente.