Art. 20.
              Tutela dei documenti degli enti pubblici

  I  sovrintendenti  archivisti,  qualora  accertino che documenti di
proprieta'  degli  enti  pubblici  si  trovino  in possesso altrui ne
informano  immediatamente  l'ente  proprietario perche' provvede alla
tutela  dei  suoi  diritti,  notificando  in  pari tempo al detentore
l'obbligo di restituire i documenti all'ente.