Art. 21.
               Limiti alla consultazione dei documenti

  I  documenti  conservati  negli  archivi  di Stato sono liberamente
consultabili,  ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi
alla   politica   estera   o   interna  dello  Stato,  che  diventano
consultabili  50  anni  dopo  la  loro  data,  e  di quelli riservati
relativi  a situazioni puramente private di persone, che lo diventano
dopo  70  anni.  I documenti dei processi penali sono consultabili 70
anni dopo la data della conclusione del procedimento.
  Il   Ministro   per   l'interno,   previo   parere   del  direttore
dell'archivio  di  Stato  competente  e udita la Giunta del Consiglio
superiore  degli  archivi,  puo' permettere, per motivi di studio, la
consultazione  di  documenti di carattere riservato anche prima della
scadenza dei termini indicati nel comma precedente.
  I documenti di proprieta' del privati, e da questi depositati negli
archivi  di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati
in eredita' o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal
primo e dal secondo comma del presente articolo.
  I  depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita'
o  legato  documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la
condizione  della  non  consultabilita'  di  tutti  o  di  parte  dei
documenti  dello  ultimo  settantennio.  Tale  limitazione, come pure
quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei
depositanti,  dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona
da   essi  designata.  La  limitazione  e'  altresi'  inoperante  nei
confronti  degli  aventi  causa  dei  depositanti,  dei  donanti, dei
venditori,   quando   si  tratti  di  documenti  concernenti  oggetti
patrimoniali al quali siano interessati per il titolo d'acquisto.